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DOCENTI E MARCATEMPO

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Quesiti

Domanda: Nella mia scuola il Dirigente Scolastico intende far utilizzare l'apparecchio marcatempo anche ai docenti. Qual è la normativa di riferimento? Risposta: La questione è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di cassazione, con sentenza 12 maggio 2006 n. 11025, nel senso della inapplicabilità di tale dispositivo automatico di rilevazione delle presenze al personale docente (e di applicabilità al solo personale Ata). In particolare il Supremo Collegio ha stabilito che: “Nel settore scolastico il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 396 (Testo unico sulla scuola) affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso t.u. e del contratto collettivo. Quest'ultimo prevede (ad es. art. 6 c.c.n.l. 24.7.2003) come materia di informazione preventiva i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA. L'art. 89 del medesimo contratto prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente.”. Giova ricordare che, allo stato attuale, l’art. 396 del decreto legislativo 297/94 è ancora in vigore che il contratto collettivo nazionale del 2007 nulla ha innovato in materia. Ne consegue che , ad oggi, l’utilizzo del “marcatempo” è da considerarsi legittimo solo ed esclusivamente per la rilevazione delle presenze del personale Ata. Quanto alla norma citata dall’interessato, essa incontra il limite del principio di specialità, che ne determina la inapplicabilità in assenza di norme secondarie di settore che, trattandosi di materia afferente la gestione del rapporto di lavoro, risultano essere di natura contrattuale. Di qui l’applicabilità al solo personale Ata.
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