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Anno di prova dei docenti in congedo di maternità o interdizione: le risposte alle domande più frequenti

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Quesiti

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) - Numerose sono le richieste di chiarimenti dei docenti neo immesse in ruolo o che comunque dovranno svolgere quest’anno il periodo di prova/formazione pur essendo collocate in congedo di maternità o interdizione: potrò svolgere la attività seminariali? L’anno di prova potrà essere rimandato all’anno successivo? Dovrò svolgere tutti i 180 giorni del periodo di prova? Di seguito le risposte alle domande più frequenti.

1. Il periodo trascorso in congedo di maternità è utile ai fini dell’anno di prova (180 giorni) per il personale assunto a tempo indeterminato?

Il primo mese di congedo obbligatorio per maternità è considerato come servizio effettivo al fine del computo dei 180 giorni necessari per il superamento del periodo di prova.

L’ art. 31 R. D. n. 1542/1937, le circolari Miur n. 54/1972, n. 2/1973, n. 219/1975, n. 1 80/1979 affermano che ai fini del compimento dei 180 giorni è utile solo il primo mese di congedo per maternità relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova (esempio: per il congedo obbligatorio dal servizio per maternità, che abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico).

Ricordiamo, a scanso di equivoci, che l’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 equipara l’istituto della interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza all’assenza per congedo di maternità.

Non c’è dubbio, quindi, che il primo mese di interdizione dev’essere computato nel periodo di prova.

L’anno di prova, nel caso non si dovessero totalizzare i 180 giorni di servizio effettivo, che comprendono quindi il primo mese di congedo di maternità/interdizione, potrà essere rinviato all’anno scolastico successivo, e poiché tale rinvio è dovuto a congedo per maternità, la decorrenza giuridica ed economica del contratto di lavoro a tempo indeterminato resta invariata (Miur, circolari n. 54/1972; n. 2/1973; n. 219/1975).

Nota bene

Non basta aver fruito del congedo di maternità per il riconoscimento della retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo.

Al fine di capire se il congedo di maternità sia determinante al mancato superamento della prova, la docente deve effettuare un calcolo: sommare i periodi di maternità con i giorni utili alla prova (riferiti ovviamente allo stesso anno scolastico).

• Se da questa somma si saranno raggiunti i 180 giorni, allora la maternità risulterà determinante e darà diritto alla retrodatazione giuridica ed economica della conferma in ruolo.

• Se invece la somma non risulterà determinante, cioè se per esempio oltre al congedo di maternità la docente fruisce di altre aspettative o congedi in modo che, anche sommando i 30 giorni di congedo di maternità non avrebbe raggiunto i 180 giorni, allora non spetta la retrodatazione giuridica ed economica.

2. Cosa vuol dire per la docente in maternità il riconoscimento alla retrodatazione non solo giuridica ma anche economica della conferma in ruolo?

Vuol dire “riportare indietro” la conferma in ruolo, non solo da un punto di vista giuridico ma anche economico, alla data in cui la docente avrebbe superato la prova se non fosse stata impedita dal congedo di maternità.

Da quella data, quindi, non solo la docente avrà la conferma in ruolo, ma anche tutti gli effetti connessi: ricostruzione della carriera con effetto retroattivo.

Esempio: docente nominata in ruolo l’1.9.2010 e ha 4 anni di pre ruolo. Nell’a.s. 2010/11 inizia il periodo di prova. Rimanda l'anno di prova causa maternità (sommando i periodi di congedo di maternità nell’anno scolastico con i giorni utili alla prova avrebbe raggiunto i 180 giorni).

Supera la prova nell’anno scolastico successivo, l’1.9.2012:

Nel 2010/11 avrà lo stipendio iniziale; nel 2011/12 1 anno di anzianità; dal 1.9.2012 si riconosce la retrodatazione, quindi all’1.9.2012 ha 4 anni di pre ruolo con riconoscimento della ricostruzione della carriera e riconoscimento di 5 anni.

Nota bene

Nel caso la docente ritardi ulteriormente la prova, non solo quindi per l’anno in cui ha fruito del congedo di maternità ma anche per altri anni e per altre cause, diverse dal congedo di maternità, avrà la retrodatazione giuridica ed economica in riferimento al solo anno in cui il congedo di maternità è risultato determinante al mancato superamento della prova.

3. La docente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione può presentarsi al comitato di valutazione per la discussione della relazione connessa all’anno di prova?

Sì. La condizione perché ciò possa avvenire è, come per tutti i docenti, il compimento dei 180 giorni di servizio effettivo nell’anno scolastico.

“La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto” (MPI, telex n. 357/1984).

Nulla di specifico è stato invece stabilito nel caso in cui la docente si trovi in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, ma anche in questo caso, vista, come detto, l’equiparazione di tale periodo al congedo di maternità (art. 17 del D.Lgs. 151/2001), la lavoratrice collocata in tale status può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio.

4. II dirigente scolastico o il comitato di valutazione potrebbero opporsi alla discussione della relazione da parte della docente in congedo di maternità/interdizione del lavoro?

Dal tenore del telex del Ministero sopra citato ciò non sembrerebbe possibile, in quanto l’opportunità descritta è in capo alla docente e non dà al Comitato di valutazione o al Dirigente scolastico possibilità di diniego.

Questi ultimi possono però porre rilievo e quindi opporsi alla possibilità prevista nel caso manchi una certificazione che autorizzi la docente allo svolgimento della discussione.

5. La docente in congedo di maternità/interdizione può essere esonerata dal frequentare il corso di formazione e vedersi comunque riconosciuto l’anno di prova?

  • La docente che abbia raggiunto i 180 giorni ma che a causa della gravidanza (congedo di maternità/interdizione) è impossibilitata a seguire i corsi di formazione, può essere esonerata in tutto o in parte all’attività in parola e avere comunque l’opportunità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.

Dovrà essere presentata al coordinatore del corso idonea documentazione medica che attesti il proprio status.

  • La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali ma che a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto, nell’anno scolastico successivo (anno in cui avrà prorogato il periodo di prova) non dovrà ripetere le attività seminariali.

  • La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all'anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.

I punti citati sono presenti nella circolare Ministeriale n. 267/1991 che rimane ancora oggi la circolare di riferimento per l’anno di prova/formazione:

“…Per quanto riguarda la partecipazione alle attività seminariali previste dall’anno di formazione cui, si ribadisce, sono tenuti i docenti in ruolo quali vincitori di concorso per titoli ed esami ovvero di concorso per soli titoli- si precisa che i docenti medesimi, ai fini del superamento del periodo di prova, devono essere ammessi agli incontri organizzati per la classe di concorso per cui è stata conseguita la nomina e nella provincia in cui essi prestano servizio.

I coordinatori dei predetti incontri rilasceranno il previsto attestato di partecipazione al Comitato di valutazione della scuola di servizio degli interessati, il quale è l’organo collegiale competente per la discussione della relazione e la formulazione del parere, di cui all’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sul periodo di prova sostenuta.

Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente.

Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l’insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).

Nel caso inverso (docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto) la proroga della prova, ex art. 58, penultimo comma, del D.P.R. n. 417/1974, all’anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminariali.”

Se invece la docente ha svolto sia i 180 giorni di servizio effettivo che il corso di formazione, ma non può sostenere la discussione della relazione finale:

“La discussione della relazione, infine, può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa.”

Tale circolare è stata richiamata nel 2001 dalla circolare n. 39, sempre inerente l’anno di prova.

Dal momento che oggi l’attività di formazione avviene però per un certo numero di ore in modalità web e-learning, pratica non ancora diffusa nel 1991 e nel 2001, l’esonero sarebbe da limitare solo per le attività in presenza in quanto nulla vieta alla docente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro di poter partecipare al corso di formazione in piattaforma web e-learning per quelle ore che non richiedono la presenza fisica o di orario specifico, ore che la docente svolge direttamente dalla propria abitazione.

Si fa inoltre presente che la stessa circolare sopra richiamata prevede la possibilità di effettuare un numero di assenze (che dovranno essere comunque giustificate) che non superino un terzo del monte ore previsto per la durata degli incontri.

6. Nel caso la docente in congedo di maternità/interdizione del lavoro volesse comunque partecipare a tutte le attività senza alcun esonero?

L’ARAN ritiene che l’assoluto divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi indicati negli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 151/2001 (la cui violazione è punita con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi - art. 18 dello stesso decreto legislativo) riguardi anche la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’ente (nel nostro caso sarebbe la scuola), e validi per la progressione orizzontale e verticale, trattandosi di attività del tutto assimilabili al servizio prestato.

Inoltre non sono trascurabili gli eventuali problemi di responsabilità che si potrebbero creare nei confronti del datore di lavoro pubblico nel caso di eventi che si dovessero determinare a danno della lavoratrice durante la frequenza di tali corsi.

Per ciò che riguarda lo status dell’interdizione, la Corte dei conti di Trento, citando una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 2466/2004; Corte dei conti di Trento, sentenza del 13 marzo 2008) ha condannato una lavoratrice in interdizione per gravidanza a rischio a pagare l’equivalente del corrispettivo percepito durante la fruizione di tale periodo perché, durante l’interdizione per gravidanza a rischio aveva frequentato un corso di formazione.

Secondo la Corte la gestante, per effetto dell’obbligo di buona fede e correttezza, deve astenersi dal porre in atto comportamenti che possano contribuire ad aggravare o a prolungare le complicanze della gestazione.

Fermo restando quanto detto dall’ARAN, per il comparto Scuola si potrebbe dare un’interpretazione estensiva alla Circolare telegrafica n. 357/1984 (la circolare riguarda soltanto “la discussione della relazione”) e consentire la partecipazione ai momenti di formazione in presenza del corso di formazione per neoimmessi in ruolo anche ai docenti in congedo di maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze, previa autorizzazione medica, secondo quanto previsto dalla predetta circolare telegrafica.

Fin qui quanto dettano la normativa e le circolari del Ministero.

Docenti e scuole dovrebbero quindi attenersi alle circolari e alle disposizioni ce abbiamo richiamate nelle FAQ.

In ogni caso consigliamo a tutte le docenti attualmente collocate in congedo obbligatorio o interdizione (o che potranno esserlo al momento di frequentare le attività seminariali o della discussione della relazione finale) di rivolgersi direttamente al proprio USR/UST perché ci potrebbero anche essere indicazioni diverse.

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