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La nuova denuncia per gli infortuni sul lavoro

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Normativa

da Sinergie di Scuola
Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica (vai al Manuale utente Denuncia/Comunicazione di infortunio telematica). Da questa data, il datore di lavoro sarà sollevato dall’invio contestuale del certificato medico. È bene però ricordare che per il momento il servizio non è ancora disponibile per dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e gli studenti delle scuole pubbliche.

Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965).

Altro obbligo per i datori di lavoro, per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, è l’invio di una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. A tale proposito si ricorda che:

  • i datori di lavoro devono provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni e nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano;
  • le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di P.S. Negli altri comuni sono autorità locale di P.S. i Funzionari preposti ai commissariati di polizia. Ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

È importante ricordare che il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 16, legge 251/1982).

Inoltre, in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).

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