Stato giuridico e previdenziale del personale scolastico
da Sinergie di Scuola
Una recente circolare dell’Usr per la Lombardia, ambito territoriale di Milano (prot. n. 8330 del 12/06/2013), ha riassunto brevemente le attività di competenza delle istituzioni scolastiche riguardanti lo stato giuridico e previdenziale del personale scolastico.
I provvedimenti per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente, per inabilità (L. 335/95 ) o per decesso, devono essere predisposti dall’istituzione scolastica, inoltrati alla Ragioneria Territoriale per il visto di controllo e le copie non devono essere inoltrate all’UST. L’emanazione del decreto di ricostruzione carriera compete all’istituzione scolastica per le domande di riconoscimento dei servizi e benefici presentate dal personale scolastico a decorrere dall’1/9/2000 e per il personale ATA transitato dagli EELL (L. 124/99) dall’1/01/2000.
Le richieste di computo-riscatto ai fini pensionistici e di L. 29/79 devono essere inoltrate all’INPDAP esclusivamente via web.
Le domande di riscatto ai fini del TFS (mod. PR1) sono rimaste di competenza dell’Ust, mentre le pratiche di riscatto e di liquidazione del TFR (per il personale immesso in ruolo dall’1/01/2001 e per il personale supplente) sono di esclusiva competenza delle scuole e dovranno essere inviate alla sede INPDAP competente.
La stesura del mod. PA04 richiesto dall’ INPDAP per completare l’istruttoria delle pratiche di riscatto e di L. 29/79 del personale in servizio è di competenza dell’istituzione scolastica, mentre resta di competenza dell’Ust l’emanazione del prospetto dati per il personale cessato a qualunque titolo.
È importante ricordare che tutti gli atti riguardanti lo stato giuridico e previdenziale dovranno essere tenuti nel fascicolo personale presso la scuola di titolarità del dipendente e inviati all’Ust solo su richiesta.