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Assenze brevi e “smistamento” alunni in altre classi: le sviste dell’USR Veneto

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Il Punto!

Ancora una volta si ritiene opportuno intervenire sul tema dell’illegittimità dello “smistamento” degli alunni in altre classi in caso di assenza breve dei docenti.

 Lo spunto, questa volta, è offerto dalla nota 4875 del 18/3/2015 diffusa dall’USR Veneto che, riferendosi al divieto di nomina di un supplente per il primo giorno di assenza introdotto dalla Legge Finanziaria 2014, precisa che  è possibile “pianificare” già ad inizio anno, la suddivisione in gruppetti da 2-4 alunni da assegnare ognuno, ad altre classi che occupano aule adiacenti “fermo restando che il principio di garantire la continuità dell’azione didattica (meglio ancora, il diritto allo studio) passa in secondo piano in occasione di emergenze di tipo organizzativo, assenza del docente, o in occasione di emergenze legate alla sicurezza delle persone, come avviene in caso di evacuazione della sede scolastica, anche simulata.”
 
Se il Dirigente dell’ufficio avesse letto con maggiore attenzione la Legge finanziaria e le pregresse sentenze emesse in materia di supplenze brevi, si sarebbe accorto che tale interpretazione limitativa della garanzia del diritto allo studio non risulta corretta, così come successivamente precisato anche dallo stesso MIUR con la circolare 2116  del 30/09/2015.
 
Nei dettagli.
 
E’ vero che la legge finanziaria 190/2014, all’art. 1 comma 332 e 333, introduce il divieto di nomina di personale supplente docente e ATA, limitando le supplenze brevi, ma nello stesso tempo chiarisce esplicitamente “ferma restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”.
 
A partire da questo presupposto fondamentale, la circolare Miur 2116  del 30/09/2015, richiama la priorità del diritto allo studio e puntualizza che il divieto di nomina per docenti ed ATA, potrà essere superato con decisione debitamente motivata del Dirigente scolastico, con particolare riferimento alla garanzia dei diritti dei soggetti diversamente abili.
 
In verità e probabilmente per compensare in qualche modo la forzatura interpretativa, già lo stesso Dirigente aveva dovuto suggerire che “lo smistamento” degli alunni poteva avvenire solo a condizione che:
 
a) nella scuola non siano presenti spazi funzionali alternativi all’aula didattica in modo da contenere due classi contemporaneamente;
 
b) non siano disponibili docenti per le supplenze brevi;
 
c) i gruppi di alunni da “smistare” non superino le 4 unità;
 
d) sia messo a disposizione in ogni aula, ad esempio appeso alla porta, un elenco degli alunni che occupano l’aula, suddivisi in gruppetti abbinati ad altre aule/classi;
 
e) vi siano stabilmente banchi e sedie in più all’interno delle aule;

 
f) laddove non fosse possibile, ogni allievo “porti con sé almeno la sua sedia, per poter partecipare più comodamente alle attività didattiche;
 
g) sia stabilito a priori il numero massimo di persone che possono usufruire di ciascuna aula, riportandolo in un cartello all’esterno dell’aula.
 
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