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Cosa si deve intendere per "effettiva ripresa di servizio" del personale docente: presenza fisica o manifestazione di volontà espressa via fax o mail ?

Written by Salvatore Seno. Posted in Quesiti

Data: 21-04-2012
Area tematica: Personale docente
Argomento/i: Assenze del personale: malattia
Domanda: Cosa si deve intendere per "effettiva ripresa di servizio" del personale docente? La semplice messa a disposizione del personale in un giorno in cui non sia impegnato in attività concrete (insegnamento, organi collegiali, articolazione della settimana su 5 giorni con esclusione delle attività nella giornata di assenza non giustificata, etc.) può essere considerata come effettiva ripresa del servizio?
Comè è da intendere l'orientamento applicativo dell'ARAN che si trova all'indirizzo http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3718-scuola-malattie-infortuni-sul-lavoro/1507-scu21orientamenti-applicativi ?
Grazie
Risposta: Cominciamo dalla fine.

L’Aran, con l’orientamento applicativo 21 relativo al comparto scuola del 16/2/2011, con riferimento a una nota della Ragioneria Generale dello Stato –ICOP prot. N. 126427 del 16 gennaio 2009, relativo al trattamento delle giornate di sabato e domenica “intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia”, ha precisato che “per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.

L’Aran prende quindi in considerazione l’ipotesi che il docente, assente dal servizio per malattia fino al venerdì, abbia – secondo il suo orario settimanale – la giornata di sabato come “libera” da impegni lavorativi.

In questo caso, qualora il lunedì successivo il docente risulti assente per malattia, i giorni intermedi (sabato libero e domenica) saranno da considerarsi anch’essi come assenti per malattia a meno che, nella giornata di sabato, “il docente non si sia reso disponibile per la ripresa del servizio”.

Trattasi allora di stabilire che cosa debba intendersi come disponibilità per la ripresa del servizio.

Non c’è dubbio che il docente manifesti in modo inconfutabile la sua disponibilità alla ripresa del servizio il sabato presentandosi a scuola e firmando (se nella scuola è stato predisposto per docenti) il foglio firme di presenza giornaliera, anche se per quel giorno non sono previste per lui né attività didattiche o attività funzionali individuali o collettive.

Ma è opinione diffusa, e da parte nostra condivisa, che la disponibilità alla ripresa del servizio possa essere manifestata dal docente anche con una preventiva comunicazione avente carattere di certezza, ad esempio un fax, una e mail certificata, nella quale dichiari la cessazione della condizione ostativa al servizio e la messa a disposizione della scuola.

Starà poi al dirigente, tenuto conto della effettiva presenza a scuola del docente nella giornata di sabato o della comunicazione di cui sopra, non considerare assenza per malattia i giorni di sabato e domenica qualora il docente dovesse, il lunedì successivo, risultare nuovamente assente per malattia.

Chi scrive ritiene che possa trovare applicazione al riguardo quanto indicato dalla nota del Tesoro Ragioneria provinciale dello Stato prot. N 108127 del 15 6 1999, a proposito della ripresa del servizio del docente durante la sospensione delle attività didattiche (es. vacanze natalizie e pasquali), secondo la quale “ricade nella disponibilità del capo di istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio".

L’importante è dunque che il dirigente sia in condizione di disporre degli elementi probatori (firma della presenza in servizio del docente o comunque attestazione della ripresa o sua comunicazione preventiva di disponibilità al servizio nella giornata di sabato) per non considerare assenza per malattia i giorni di sabato o domenica nel caso di nuova assenza del docente il lunedì successivo.
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