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Le modalità di designazione del RLS ove nessun membro della RSU si dichiari disponibile e nessun altro dipendente avanzi la sua candidatura...

Written by Salvatore Seno. Posted in Quesiti

Domanda: Con il recente rinnovo della RSU, è decaduto il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) che non si è ricandidato. In occasione delle recenti elezioni, le liste non indicavano specificatamente i candidati a RLS (come previsto dall’Accordo Quadro 10-07-1996 richiamato dall’art. 73 comma 1 del CCNL 2006/09), quindi il RLS non è stato direttamente eletto o designato dai lavoratori.

 Poiché da me ufficialmente sollecitati gli attuali componenti della RSU non si sono dichiarati disponibili a svolgere il ruolo di RLS, domando se, allo stato attuale della normativa, le attuali RSU possano designare altro soggetto disponibile tra i lavoratori di questa scuola, a mente dell’art. 73 comma 1 del CCNL 2006/09. Questa facoltà sembra, infatti, messa in dubbio dal D.lgs. 81/08 e succ. mod. e int., che all’art. 47 per quanto concerne il RLS fa riferimento esclusivamente all’elezione nell’ambito della RSU e, in mancanza di elezione, come da comma 8 dell’art. 47, attribuisce le funzioni di RLS al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’art. 48. Chiedo inoltre, nel caso non sia praticabile la designazione da parte della RSU di altro soggetto disponibile a mente dell’art. 73 comma 1 del CCNL 2006/09 e in mancanza di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (giacché non ci sono accordi collettivi nazionali per la procedura di designazione e non risulta che il Ministero del Lavoro abbia individuato in alternativa le modalità di elezione o designazione, come da comma 2 dell’art. 48), se una scuola possa non essere dotata di RLS e eventualmente quali procedure attivare per ottenerne la nomina.
Risposta: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come noto, è eletto nei modi previsti dall’Accordo Quadro 10.07.1996 e dall’art. 58 del CCNI 31.08.1999, ovvero che il RLS, tra l'altro, è eletto o designato all’interno della RSU.
Ma dato che frequentemente nelle scuole nessun membro della RSU si dichiara disponibile ad assumere i compiti del RLS, per non lasciare scoperte le istituzioni scolastiche dall’importante funzione del RLS, è intervenuta la contrattazione collettiva nazionale, la quale, all’art. 73, comma 1, CCNL 2006-2009, ha disposto: “Qualora non possa essere individuato (il RLS, ndr), la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.”
Questa facoltà, individuata a livello di contrattazione collettiva nazionale, è avvalorata altresì dal D.Lgs. 81/08 che all’art. 47, comma 5, recita:

“5. (…) le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.”
Nel caso in cui la RSU non individui alcun soggetto, fra tutti i docenti e il personale ATA della scuola, disponibile ad accettare la designazione di RLS, al Dirigente scolastico non spetta altro che farsi rilasciare dalla stessa RSU una dichiarazione scritta dalla quale emerga che alcun lavoratore dell’istituzione scolastica, dopo ogni possibile tentativo messo in pratica, si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni di RLS.
A questo punto, trattandosi di una questione meramente endosindacale, al Dirigente scolastico non rimane che segnalare la questione a tutte le Organizzazioni Sindacali presenti sul Territorio.
Si reputa, altresì, opportuno che in occasione delle operazioni in materia di sicurezza di competenza del Dirigente scolastico, che richiedono l’obbligatoria consultazione del RLS (V. art. 50, D.Lgs. 81/08), lo stesso D.S. rediga un apposito verbale da cui emerga chiaramente che il RLS non è stato consultato per mancata designazione da parte della RSU di Istituto.
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