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Mobilità e graduatoria interna A.T.A.: valutazione delle esigenze di famiglia e titoli generali, differenze tra mobilità a domanda e mobilità d’ufficio

Scritto da Salvatore Seno. Postato in ATA

Red- La guida di Paolo Pizzo per compilare correttamente le domande che interessano il personale Ata. Scadenza: 11 giugno
PREMESSA

E' utile premettere che nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola;

Per la graduatoria interna, invece, ai fini dell’individuazione del perdente posto, le note dell’allegato parlano espressamente di “allontanamento” e non di “ricongiungimento”, pertanto si valutano.

Le note 4 TER E 5 BIS dell’allegato E al CCNI 2013/14 affermano:

Ai fini della FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di NON ALLONTANAMENTO dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati -

lettera b) e lettera c) valgono sempre;

lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

Per i SOLI TRASFERIMENTI A DOMANDA, le situazioni di cui al presente titolo NON SI VALUTANO per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (PER SEDE SI INTENDE “COMUNE”).

ESIGENZE D FAMIGLIA

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

A) PUNTI 24 per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli

Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l’anzidetta informazione.

Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato.

Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati.

B) PUNTI 6 per ogni figlio di età inferiore a sei anni

C) PUNTI 12 per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento

Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

D) PUNTI 24 per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.

Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

TITOLI GENERALI

Debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

A) PUNTI 12 per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza

Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.

Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

B) PUNTI 12 per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza

Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli.

Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

Mobilità e graduatoria interna Ata: valutazione anzianità di servizio, continuità, attribuzione del bonus di 40 punti, differenze tra mobilità a domanda e mobilità d'ufficio

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