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Orario ATA: quando spetta la riduzione a 35 ore settimanali

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Quesiti

da Orizzonre Scuola, Giovanni Calandrino
Attraverso la risposta ad un quesito, analizziamo quali sono i casi in cui spetta la riduzione dell’orario ATA a 35 ore settimanali.

L’orario presentato da chi pone il quesito è:
  • primo turno dalle ore 7.30 alle ore 14.42
  • secondo turno dalle ore 11.00 alle ore 18.12
  • sono turni alternati  giornalmente su cinque giorni lavorativi.
Il riferimento normativo che regola la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali è l’art. 55 del CCNL/2007 comparto scuola.
“Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
– Istituzioni scolastiche educative;
– Istituti con annesse aziende agrarie;
– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.”
Considerato che nella scuola considerata si effettuano regimi orari articolati su più turni (primo turno dalle ore 7.30 alle ore 14.42 /secondo turno dalle ore 11.00 alle ore 18.12 ) e il servizio giornaliero è superiore alle 10 ore per 5 giorni alla settimana, a parere dello scrivente deve essere riconosciuta la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
 
Personale ATA e riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali: quando e come
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