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A.S. 2013/14: chi dovrà prendere servizio il 2 settembre?

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Quesiti

da Orizzonte Scuola

red
- Proponiamo la guida di Paolo Pizzo utile a capire chi deve prendere servizio il 2 settembre. Quali sono le particolarità per il fatto che il 1° settembre è domenica? Come sono considerati i giorni dal 2 settembre all’inizio delle lezioni?

1. Decorrenza dei contratti

L’art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione) prevede che “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.

Nel caso il 1° settembre cada di domenica l’inizio dell’anno scolastico è prorogato al giorno successivo secondo l’art. 155, comma 3 del Codice di procedura civile: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Quale decorrenza avrebbero in questo caso i contratti stipulati dal personale della scuola?

La loro validità giuridica ed economica non cambierebbe e rimarrebbe quindi riferita al 1° settembre (anche se tale giorno cade di domenica).
In tal senso recita la C.M. n. 95/2002: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

La Nota MIUR 19.07.2013, prot. n. 7494, richiamandosi alla C.M. sopra citata, afferma:

“in considerazione della coincidenza della data del 1° settembre con il giorno domenicale, si comunica quanto segue:
a. la decorrenza da assegnare ai contratti è quella del 1° settembre - data di inizio dell'anno scolastico;
b. la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile”

2. Tutti i docenti sono obbligati ad assumere servizio il 2 settembre?

È un punto questo sul quale vogliamo sia posta molta attenzione perché risulta che la cosa non sia ancora chiara a diversi docenti ma soprattutto ai Dirigenti. È infatti a questi ultimi che ci rivolgiamo maggiormente.
Nella Guida Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni abbiamo già avuto occasione di ribadire che al di fuori del periodo di lezione non esiste alcun obbligo per il docente riguardo la presenza a scuola in base al proprio orario d’insegnamento, né di alcuna firma su un ipotetico registro da depositare in segreteria o presidenza.

Ritorniamo quindi sull’argomento e facciamo chiarezza anche per quanto riguarda il periodo che va dal 2 settembre al giorno dell’inizio delle lezioni previsto autonomamente da ogni regione.

Chi deve perfezionare materialmente il proprio rapporto di lavoro il 2 settembre sono i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 30/6 o 31/8 (se le operazioni di nomina si concludono entro il 31/8) e i docenti a tempo indeterminato neo immessi in ruolo o trasferiti secondo la mobilità ordinaria ad altra sede, o ancora quei docenti che dal nuovo anno scolastico saranno assegnati o utilizzati in altra scuola rispetto la precedente.

In queste categorie potremmo anche includere i docenti a tempo indeterminato che per tutto l’anno scolastico precedente, quindi fino al 31/8/2013, avranno ottenuto particolari congedi o aspettative previste dal CCNL/2007 o da altre norme (aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca; congedo biennale per assistenza all’handicap; aspettativa per mandato parlamentare ecc.).

Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:

  • Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
  • Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 2 settembre 2013.
  • Alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 24 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente) dal 2 settembre al giorno prima che inizino le lezioni.

Su quest’ultimo punto basterebbe leggere l’art. 28 comma 5 del CCNL/2007: “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Pertanto l’obbligo di rispettare l’orario d’insegnamento inizia per il docente “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale…”.

È evidente che il calendario regionale non decreta l’inizio e la fine dell’anno scolastico (1° settembre e 31 agosto per tutto il personale, come da art. 74 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 297/94) ma quello delle lezioni (una data di inizio e fine che può variare da regione a regione e che devono rispettare docenti e allievi).
Infatti non vi può essere attività d’insegnamento senza allievi (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).

3. Le attività che si svolgeranno dal 2 settembre all’inizio delle lezioni sono attività funzionali all’insegnamento

Così come accade dal termine delle lezioni al 30/6, le attività che si svolgeranno a scuola dal 2 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza essere ricomprese nelle 40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007.

Ricordiamo che l’art. 28 comma 4 stabilisce che “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29/3 lettere a e b) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).

4. In conclusione

Le attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni, rientrano nel monte ore previsto all’art. 29/3 sopra citato.
Nei giorni che vanno dal 2 settembre all’inizio delle lezioni non vi è un servizio dovuto dal docente in sostituzione dell’attività di insegnamento. Di conseguenza nei giorni in cui il docente non è interessato alle attività collegiali non avrà alcun obbligo di firma o di presenza a scuola.

Il 2 settembre, quindi, tutti i docenti che non avranno l’obbligo di prendere servizio (obbligo che riguarda solo i docenti neo assunti in ruolo, neo trasferiti o assegnati/utilizzati a partire dal 1/9/2013), dovranno presentarsi a scuola solo se in questa data è stato programmato un incontro collegiale.

Chiediamo quindi alle RSU di vigilare e ai Dirigenti di attenersi a quanto stabilito dal CCNL/2007.

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