Stampa

Guida agli scrutini finali di I e II grado: La non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame e la verbalizzazione

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Normativa

da Orizzonte Scuola

Di Paolo Pizzo
- Come regolare l'ammissione alla classe successiva, l'ammissione agli Esami di Stato, il 5 in condotta, le assenze, il "non classificato", l'ammissione/non ammissione dell'allievo disabile, la verbalizzazione.

NORMATIVA

Ammissione alla classe successiva

Scuola di I grado

Legge n. 169/2008 art. 3/3“...sono ammessi alla classe successiva [...] gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.

Scuola di II grado:

Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.”

Ammissione all’Esame di Stato

Scuola di I grado

art. 3/2del DPR 122/09:“ L’ammissione all’esame di Stato [...] è disposta [...] nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.”

Scuola di II grado

Art. 6/1 del DPR 122/09 “ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”.

Il 5 in condotta

L’art. 7, commi 2 e 3 del DPR 122/09: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:
a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale ”.

A questi riferimenti normativi si aggiungono i regolamenti interni di istituto che possono prevedere, in base all’autonomia, l’irrogazione di sanzioni disciplinari non tipizzate dalla normativa citata. L’insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie.

Assenze

Scuola di I grado

Art 11/1 D.Lgs n. 59/2009: “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite ”.

Scuola di II grado

Art. 14/7 del DPR 122/2009:
"A decorrere dall ́anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell ́anno scolastico, compreso quello relativo all ́ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell ́orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l ́esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all ́esame finale di ciclo".

Le assenze vanno calcolate n base a tre quarti dell’orario annuale personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza.

La norma infatti stabilisce che per riconoscere la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno allievo. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Tra le “motivate deroghe in casi eccezionali” possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura Tuttavia “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.

Pertanto, in sede di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell’orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali. Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SPETTA AL CONSIGLIO DI CLASSE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA, OVE NECESSARIO, A MAGGIORANZA

Ogni docente propone il voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di classe e non del singolo docente.
È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.

Il DPR n. 122/2009 all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado) afferma:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”.

All’art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado):
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”.

PARTICOLARI SITUAZIONI CHE POTREBBE AFFRONTARE IL CONSIGLIO DI CLASSE

Possibile proposta di voti al di sotto del 6

Come detto tutti i voti dei docenti si intendono “proposti” e tutte le decisioni sono assunte dal consiglio di classe a maggioranza.
Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali.
Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato (I e II grado), il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione.
In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.
In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo non è ammesso alla classe successiva o all’Esame.
Tale procedura vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .
Giova ricordare che in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).
Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.
Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).
Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale).
Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.
Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);
Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).
Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11.

· Scuola di I grado

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

· Scuola di II grado

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico

L’ ASSEGNAZIONE DEL “NON CLASSIFICATO” IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

Riportiamo due interessanti F.A.Q. contenute nella C.M. n. 139/1999:

Domanda: “Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l’esame di Stato?:
Risposta: Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale”.

Domanda: “Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l’esame di Stato?”
Risposta: “Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato”.

Anche se le F.A.Q. sono del ’99 e relative al “nuovo esame di Stato”, ciò che si evince è che il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull’allievo.
Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame, solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.
Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato

L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DELL’ALLIEVO DISABILE

È utile premettere che i parere dei genitori dell’allievo o del GLH non possono in nessun caso essere determinanti. La competenza dell’ammissione alla classe successiva o all’esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente.
Si escludono quindi pareri determinanti dei genitori o del GLH.

Riportiamo a questo proposito un interessante passo della nota Prot. n. 1075/C27 dell’USR della Liguria del 21.2.2011 che ha per oggetto “La continuità educativa a favore degli alunni disabili”:
“…Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, si ricorda che nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di
rallentare o posticipare l’avvio del percorso scolastico. Analoga attenzione deve essere posta alla regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza, ma pare opportuno ricordare che la promozione o meno dell’alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente.
L’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l’alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l’alunno stesso.
La valutazione, e quindi l’esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all’idoneità o meno della struttura di futura frequenza.”

Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .

LA VERBALIZZAZIONE: L’ATTO PIÙ IMPORTANTE

Il verbale è il documento che attesta l’iter attraverso il quale si è formata la volontà degli Organi Collegiali all’interno dell’istituzione scolastica.
In sede di scrutinio finale il verbale è il documento più importante del Consiglio di classe e va redatto in modo dettagliato e scrupoloso in quanto è l’unico documento che fa fede dello svolgimento dell’adunanza e delle deliberazioni assunte dall’Organo Collegiale.

Il processo verbale si compone di tre parti:

1. La “formale”, con la quale si dà conto dell’adempimento delle prescrizioni dirette ad assicurare la legalità dell’assemblea e delle sue deliberazioni;
2. La “espositiva”, nella quale si compendiano i discorsi tenuti nella riunione e costituenti la motivazione della deliberazione;
3. La “delibera”, ovvero la decisione assunta sugli argomenti sottoposti al suo esame.

È firmato dal segretario e dal Presidente del Consiglio di classe.
Ricordiamo che la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
Giova inoltre ricordare che lo scrutinio finale costituisce un provvedimento amministrativo e come tale è sottoposto al regime della trasparenza e dell’’accesso, con possibilità di contenzioso (Legge 241/91).
Il giudizio del Consiglio di classe è insindacabile nella sostanza. Potrebbe esserlo per vizi di forma con ricorso al TAR.
Le deliberazioni che si assumono in sede di scrutinio finale devono quindi essere prive dei “vizi” tipici dell’atto amministrativo.
Per tali motivi la redazione del verbale deve essere effettuata in modo scrupoloso, preciso ed esaustivo e nel caso bisognerà assumere una decisione a maggioranza (ammissione-non ammissione alla classe successiva o all’esame) il segretario verbalizzante dovrà riportare all’interno del verbale anche i nominativi dei docenti favorevoli o contrari ed eventuali giudizi motivati degli stessi.

Nel caso di una non ammissione di uno o più allievi alla classe successiva o all’esame si consiglia altresì di redigere una relazione del consiglio di classe da allegare al verbale sulle motivazioni della non ammissione. In tale relazione si metteranno in risalto le carenze di apprendimento nelle varie materie; eventuali elementi del comportamento osservati e rilevati in corso d’anno dai diversi docenti in relazione al mancato rispetto degli impegni scolastici, dello studio, mancanza di autonomia, del rispetto delle regole ecc. (eventuali sospensioni, note ecc.). Si potranno altresì evidenziare eventuali strategie di recupero messe in atto dai docenti e/o eventuali convocazioni delle famiglie per mettere al corrente lo scarso rendimento scolastico del figlio ecc.

La relazione, quindi, rispettando la reale condizione dell’allievo dovrà concludersi evidenziando la mancanza di competenze e conoscenze tali da pregiudicare un regolare percorso di apprendimento nella classe successiva (o comunque un’ammissione all’esame di stato).

Più le motivazioni alla base della non ammissione saranno chiare più il consiglio di classe (da non intendere come “singoli docenti”!) sarà al riparo da eventuali contenziosi.
Ciò vale per sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .

Gli scrutini finali devono svolgersi dopo il termine delle lezioni. Il valore dei prescrutini. Chi presiede lo scrutinio

Congruo numero di verifiche, il valore dell'impreparato, voti numerici interi

La partecipazione dei docenti al lavoro dei consigli di classe

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla