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Guida agli scrutini finali di I e II grado: la partecipazione dei docenti ai lavori del consiglio di classe

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Normativa

da Orizzonte Scuola

Di Paolo Pizzo - Le ore di partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nelle 40 ore per i CdC. Il docente che partecipa agli scrutini finali in sostituzione di colleghi assenti deve essere retribuito. Il docente di approfondimento in materie letterarie, il docente di Cittadinanza e Costituzione, il docente di sostegno, il docente ITP, il docente conversatore in lingua straniera, l'insegnante di religione cattolica, l'insegnante di alternativa alla religione cattolica.

LE ORE PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI SCRUTINIO NON RIENTRANO NELLE 40 ORE PER I CDC

La partecipazione agli scrutini finali è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29/3 del CCNL/2007. È infatti un’attività dovuta.

IL DOCENTE CHE PARTECIPA AGLI SCRUTINI FINALI NON DELLA PROPRIA CLASSE, IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI, DEV’ESSERE RETRIBUITO

Si tratta di una sostituzione a tutti gli effetti in quanto gli scrutini non sono relativi alla classe assegnata al docente.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL/2007, le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni fino a 40 ore annue; b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un massimo di 40 ore annue; c) svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Questi ultimi impegni (scrutini ed esami), come già detto, non rientrano nelle 40+40 ore perché sono attività obbligatorie connesse con la funzione docente.
Gli impegni descritti però (e le attività obbligatorie) sono relativi alle classi assegnate al docente.

Se quindi un docente è nominato dal Dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini, non della propria classe, a lui spetta il compenso per attività aggiuntive funzionali all’insegnamento - a carico del fondo di istituto - di cui all'art. 88 comma 2 lett. d) del CCNL/2007.

La misura del compenso è stabilita nella Tabella 5.

IL DOCENTE DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE

È utile premettere che l’attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curricolo obbligatorio (scuola di I grado).

In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o all’esame di stato.
Bisogna però precisare che dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale n. 685/2010:
“Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.

Si attendono dal 2009 chiarimenti ministeriali per ciò che invece riguarda la partecipazione del docente di approfondimento agli esami di stato (se docente di una classe terza).
La decisione è stata infatti lasciata negli ultimi anni agli USR o addirittura alle singole scuole.
Gradiremmo quindi un chiarimento ministeriale che definisca la questione.

IL DOCENTE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.
Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09.
Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

  • I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
  • Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
Giova anche ricordare che nella scuola di I grado il docente di sostegno farà parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno.

L’O.M. 90/2001 all’art. 9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977”.

All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”.

Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo scrutinio finale e “d’ufficio” farà parte della Commissione d’esame, a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia o no stato ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle lezioni.

IL DOCENTE ITP

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

IL DOCENTE CONVERSATORE IN LINGUA STRANIERA

Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA

  • Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
    Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
  • Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

L’art. 8 comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) inoltre afferma:
“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.

IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali (I e II grado) nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

L’art. 8 comma 14 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) infatti afferma:
“partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica- Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività”.

Più in generale siamo del parere che negli scrutini di I e II grado bisognerà effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività).

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