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Guida agli scrutini finali di I e II grado: congruo numero di verifiche, il valore dell'impreparato, voti numerici interi

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Normativa

da Orizzonte Scuola

di Paolo Pizzo
- Le più recenti circolari sulle valutazioni scritte e orali, il valore dell'impreparato, l'utilizzo dei segni + , -, 1/2 dopo il voto numerico, l'apposizione della firma degli alunni nei programmi, congruo numero di verifiche.

NORMATIVA

La normativa di riferimento è richiamata dal DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione):

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla <<Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione>>, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per la scuola secondaria di II grado bisogna fare riferimento alle più recenti note ministeriali:
del 18 ottobre 2012 che affida alla delibera del Collegio dei docenti la possibilità di attribuire il voto unico, per ciascuna disciplina, nei corsi dei nuovi ordinamenti liceali, tecnici e professionali
del 05 dicembre 2012 sulle 

  • Discipline pittoriche
  • Esecuzione e interpretazione
  • Laboratorio di musica d'insieme 
  • Tecniche della danza
  • Complementi di matematica

L’UTILIZZO DEL “+ “ E DEL “-“ E DEL SEGNO “1/2” DOPO IL VOTO NUMERICO

È utile premettere che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
L’utilizzo del “+ “ e del “-“ e del segno “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) è, in linea di principio, ammissibile durante l’anno: se una delle prerogative della valutazione è quella della trasparenza, l’utilizzo di frazioni di voto o l’apposizione del +/- dopo il voto numerico può in alcuni casi rendere la valutazione più attendibile ed esatta.
La scelta del docente di utilizzare il “+” o il “-“ e il segno “1/2” dopo il voto numerico per la valutazione delle prove è dunque legittima in quanto risponde al principio della libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale di cui all’art. 33 della Costituzione e all’art. 1 del D.Lgs 297/94.
Si può essere d’accordo o meno su questa pratica adottata dai docenti e ormai diffusa in molte scuole, ma dal punto di vista normativo non c’è nessun divieto.
Ciò che è importante è che in sede di scrutinio finale il docente effettui la proposta di voto in decimi con voto intero.

IL VALORE DELL’”IMPREPARATO”

Il docente può assegnare l’“impreparato” per le interrogazioni orali anche se questi non si configura propriamente come un voto.
Ciò però a condizione che sia previsto a livello d’istituto o di programmazione annuale e che gli allievi siano a conoscenza della possibile assegnazione.
Ogni voto che il docente attribuisce, compreso quindi l’“impreparato” (se previsto), dev’essere corredato da un’apposita legenda che ne “spieghi” il valore e ne traccia i criteri.
Il Collegio dei docenti ha quindi l’obbligo di occuparsi di questa materia.
I criteri devono essere fissati dall’istituzione scolastica di servizio e la valutazione dev’essere il più possibile equa, uniforme e trasparente nei confronti di tutti gli allievi.
L’assegnazione dell’ “impreparato” può quindi essere previsto ma dev’essere “spiegato” nel suo valore, cioè dev’essere chiaro il suo “peso” nel processo valutativo di un allievo.

L’APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEGLI ALLIEVI (O DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE) SULLE VERIFICHE O SUL PROGRAMMA FINALE PRESENTATO DAL DOCENTE

Vi è un prassi diffusa nelle scuole che è quella di far firmare agli allievi il programma finale (compreso quello degli Esami di I e II grado) pensando che tale firma lo convalidi o lo renda immune da eventuali “contestazioni”.
Per i programmi degli Esami di Stato di II grado si invoca addirittura l’obbligatorietà!
Noi precisiamo che non esiste una norma che supporti tutto questo.

Un docente è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (i compiti sono sempre atti ufficiali) e non ha bisogno della firma degli allievi (anche se maggiorenni) per la “validazione” dei compiti svolti in classe oppure della programmazione finale (compresi i programmi per gli esami di stato di I e II grado).
Tale programmazione, infatti, non ha bisogno di alcuna validazione o "accettazione" da parte degli allievi perché in pratica è stata già svolta e riportata nel registro di classe (che è a tutti gli effetti un atto pubblico) e in quello personale del docente.
Non si capisce quindi a cosa serva la firma degli allievi: devono "testimoniare" che proprio quella è la programmazione che è stata svolta? E se per esempio si rifiutassero di firmarla? La programmazione non sarebbe valida?
In conclusione la firma degli allievi sul programma finale non ha alcun senso e nemmeno alcun valore giuridico (qualcuno parla di un coinvolgimento nella pratica educativa ma anche qui ci sarebbe da discutere).
Rimane comunque una pratica legittima, nel senso che non c’è nessuna normativa a supporto che sia favorevole ma neanche contraria, ma “vuota” dal punto di vista amministrativo/giuridico e nel momento in cui il docente non la adotti nessuno (Dirigente o presidente di Commissione) potrà costringerlo a farlo e l’unica firma che conta sul programma svolto è la sua.

IL DOCENTE PROPONE IL VOTO ANCHE IN BASE AL “CONGRUO NUMERO DI INTERROGAZIONI E DI ESERCIZI SCRITTI”

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero).
Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.
In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.
Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.

Per ciò che invece riguarda la “quantità” delle verifiche a supporto della proposta di voto:
L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni ”.
I riferimenti normativi di cui disponiamo al fine di stabilire criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la valutazione degli allievi sono:
L’art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”;
L’art. 13/3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce qual è l’organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all’interno dell’istituzione scolastica: “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe”
I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.
In tali criteri rientra anche il “congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni” di cui all’ art. 79 del R.D. sopra citato.

Nel caso in cui il numero minimo di prove non rientrasse in tali criteri, il docente dovrebbe somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre.
La giurisprudenza e il contenzioso si pongono ormai su tale limite. Segnaliamo a questo proposito una sentenza del Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008) che accoglieva un ricorso presentato dai genitori di un allievo per “la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove”.

Gli scrutini finali devono svolgersi dopo il termine delle lezioni. Il valore dei prescrutini. Chi presiede lo scrutinio

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