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Permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 15 – CCNL Scuola)

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Normativa

di Giovanni Calandrino Orizzonte Scuola

Riprendiamo interventi di Paolo Pizzo sui permessi retribuiti spettanti al personale delle scuola con contratto a tempo indeterminato e la questione sulla concessione dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Nel corso di ciascun anno scolastico il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti:

 

  • partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado (Parenti di 1° grado: genitori-figli / Parenti di 2° grado: nonni- fratelli-nipoti / Affini di 1° grado: suoceri-nuore-generi), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: 3 giorni per ogni evento, anche non continuativi;
  • motivi personali o familiari: 3 giorni, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l'Amministrazione (che può quindi -se necessario- nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;
  • matrimonio: 15 giorni consecutivi, fruibili -a richiesta dell'interessato- da una settimana prima a due mesi dopo l'evento.

 

I permessi:

 

  • non riducono le ferie;
  • sono valutati nell'anzianità di servizio;
  • danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno festivo, di bilinguismo e trilinguismo.

 

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

 

I TRE GIORNI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI?

 

L’art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

 

L’intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”.

 

Quindi, considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.

 

Inoltre, considerato che:

 

  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.

 

Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

Permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 15 – CCNL Scuola)

 dal blog di Liborio Butera, 4.10.2012

Ogni anno riceviamo segnalazioni di colleghi Docenti che si vedono negati i permessi retribuiti per motivi personali o familiari per i più disparati motivi (talune volte anche senza motivo), rigorosamente verbali, e sussurrati per i corridoi della Scuola non solo dal Dirigente Scolastico , ma anche da collaboratori del Dirigente Scolastico, assistenti amministrativi e ultimamente anche da collaboratori scolastici.

Ricordiamo che i predetti permessi sono disciplinati dal C.C.N.L. Scuola 06/09 vigente all’art. 15 comma 2 che alleghiamo in lettura con le parti salienti in corsivo evidenziate in giallo.

Un’altra osservazione degna di nota riguarda il numero totale di giorni che si possono prendere per ogni anno scolastico , anche in questo caso, nonostante la norma sia scritta in perfetta lingua italiana, sembra essere puntualmente ignorata.

Orbene, il numero dei giorni che ogni Docente a Tempo Indeterminato può chiedere per ogni anno scolastico ammonta a 9, infatti i 3 giorni si estendono a 9 (3 gg + 6 gg) allorché il Docente decida di fruire dei 6 giorni di ferie per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei permessi in esame; così facendo il Docente non avrà l’obbligo di farsi sostituire (condizione necessaria quando si chiedono i giorni di ferie).

Per quanto attiene invece alla eventuale negazione di detti permessi da parte dell’amministrazione, intanto ricordiamo che i permessi di cui al comma 1 vanno erogati (quindi non sono sottoposti a nessuna valutazione discrezionale del D.S. o suo delegato), per gli altri commi, ribadiamo che eventuali motivi che ostano all’accoglimento della domanda per la fruizione dei permessi devono essere messi per iscritto su carta intestata della Scuola a firma del Dirigente Scolastico o Vicario (che se ne assume la responsabilità amministrativa e giuridica) così come prevede la normativa vigente (cfr. art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005). Questo si rende necessario al fine di generare “mezzo di prova” perché anche in presenza di risposte scritte, rimane il fatto che il lavoratore è stato posto nella condizione forzata di non esercitare un proprio diritto contrattualmente previsto, pertanto, anche in presenza di una precisa condotta formale da parte del D.S., il lavoratore può ricorrere al Tribunale del Lavoro competente per territorio, che entrerà nel merito delle motivazioni addotte dal D.S. e valuterà in modo terzio se le ragioni dell’amministrazione erano valide a tal punto da ledere il diritto del Lavoratore.
Alla luce di quanto sopra illustrato, invitiamo i colleghi Docenti a richiedere i permessi con congruo anticipo (solitamente 5 o 6 gg prima dalla fruizione) e ovviamente documentati da autocertificazione, in modo da dare il tempo all’amministrazione di provvedere alla relativa sostituzione, teniamo altresì ad informare, che in alcune Scuole nella contrattazione decentrata d’Istituto, la RSU e delegati OO.SS. hanno normato la tempistica in giorni per la richiesta preventiva da parte del Docente di detti permessi e la tempistica del D.S. per eventuali risposte di mancata concessione dei permessi.

In caso di mancata concessione dei predetti permessi, a voce o anche scritta, vi invitiamo a rivolgervi alle sedi sindacali cui aderite o presso un Avvocato di fiducia e denunciare l’accaduto chiedendo di procedere con vertenza sindacale.

Infine, a tal uopo, ricordiamo che sull’argomento esiste una corposa giurisprudenza di merito che in tutti i casi ha condannato l’amministrazione scolastica, vi alleghiamo una delle ultime sentenze in nostro possesso emessa lo scorso maggio 2011 dal Tribunale del Lavoro di Monza.

 

 

Scarica la normativa

 

Scarica la sentenza del Tribunale di Monza

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