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GLI OBBLIGHI DEI DOCENTI DAL 1^ SETTEMBRE ALL'INIZIO DELLE LEZIONI

Scritto da Michele Nudo. Postato in Il Punto!

Alcuni docenti mi chiedono di conoscere quali sono gli obblighi di servizio dal 1^ Settembre fino alla data d’inizio delle lezioni.
La questione si ripresenta puntuale ogni anno, colpa di alcuni solerti Dirigenti che, attraverso criptiche circolari, stabiliscono che i docenti devono essere presenti a Scuola ogni giorno in un determinato orario per … svolgere attività chiamiamole eufemisticamente “atipiche”.
Ancora una volta occorre fare chiarezza, proprio per limitare questo vero e proprio abuso di potere  di Dirigenti vanagloriosi.
E’ bene dunque precisare che tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
Da qui una logica conseguenza, fino alla data prevista per l’inizio delle lezioni, non vi è alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente). I
E questo va ribadito con fermezza. I docenti, quindi, dovranno essere presenti a scuola esclusivamente per svolgere le  eventuali attività programmate, secondo una quantificazione deliberata in precedenza. Tutte queste ore  devono  comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento o nella quota prevista per il funzionamento degli Organi collegiali.
 
Riassumiamo quindi quali sono gli impegni dovuti dai docenti  dal 1 settembre al primo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale:
 
-tutte le attività collegiali obbligatorie stabilite dall’ art. 29 dello Contratto Scuola, che sono:
  • consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”);
-tutte le  attività aggiuntive  previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, da svolgere su base volontaria e che devono dare  diritto ad un compenso  orario o forfettario;
-le attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art 64 sempre dello stesso Contratto).
Tutti i docenti, quindi, nel periodo in cui non vi è lezione non possono essere chiamati a svolgere altre attività che non siano comprese nel Piano delle attività e non possono essere obbligati a farlo nemmeno  con un ordine di servizio che può essere prontamente impugnato.
In conclusione, i docenti non possono essere obbligati
  • ad essere presenti  a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • a svolgere attività non pertinenti o non previste  dal POF o non deliberate dal Collegio dei docenti
  • a svolgere le cosiddette attività individuali
 
A tal proposito si veda  la Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 che risulta chiara ed incontrovertibile nell’escludere “l'imposizione di obblighi di  semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole”
 
Ricordiamo inoltre ai docenti di non ricadere nella trappola dei cosiddetti adempimenti individuali. Essi non possono essere imposti dal Dirigente “furbetto” di turno, se previsti ( ma ci auguriamo che i Collegi dei Docenti non cadano nel tranello),  una volta quantificati e calendarizzati gli impegni individuali (non quantificabili per contratto) diventano attività collegiali e per nessuna ragione è consentito superare i limiti previsti contrattualmente (40 + massimo 40 ore).