Stampa

LE FERIE "OBBLIGATORIE", MAGARI NEL GIORNO LIBERO!

Scritto da Salvatore Seno. Postato in Il Punto!

IL PUNTO!

di Michele Nudo*

Pervengono segnalazioni che alcuni Dirigenti Scolastici stanno “imponendo” le ferie d’ufficio ai Docenti supplenti.

Come è noto, il decreto legislativo 95/12 convertito in legge 135/12 prevede il divieto di monetizzazione  e l’obbligo di fruizione delle ferie nell’arco della durata del contratto.

Abbiamo già segnalato che, dall'approvazione del decreto legislativo 95/12, diventa difficile applicare la norma al personale supplente temporaneo della scuola, causa  la specificità  del contratto di supplenza che per la sua natura  impedisce di fatto la possibilità di fruire delle ferie nel corso della durata della stessa.

Il  Disegno di Legge Stabilità, in discussione alla Camera, prevederebbe, se approvato, in via residuale, la possibilità di pagamento delle ferie, ma introduce l'obbligo di fruirne anche nei periodi di sospensione delle lezioni; tale norma, però, entrerà  in vigore solo dal 1/1/2013.

Pertanto fino al 31/12/2012,  restano valide le norme contrattuali (art. 13 e 19) che prevedono il pagamento delle ferie non fruite.

I pressanti inviti ai supplenti affinché chiedano le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (in particolare per il ponte del 1 novembre) risultano  in pieno contrasto con quanto stabilito dal CCNL (art. 19 comma 2) che considera tale ipotesi non obbligatoria.

Il comportamento di Dirigenti tentati dalle “ferie d’ufficio”, ossia della pretesa di imporre ai lavoratori periodi brevissimi di ferie (uno o due giorni) senza alcuna richiesta del lavoratore è da ritenersi assolutamente illegittimo, sia alla luce delle disposizioni di legge che degli orientamenti giurisprudenziali.

I supplenti temporanei il cui contratto si conclude o si potrebbe concludere entro dicembre 2012, possono comunque chiedere le ferie nei periodi contrattualmente previsti (i docenti 6 giorni durante le lezioni compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti con personale interno, gli ATA secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività).

È importantissimo precisare che anche nel caso in cui l’art. 19 del CCNL 2006/09, sopra ricordato, dovesse ritenersi superato dalla legge sulla spending review, il Dirigente potrà imporre le ferie d’ufficio solo in un caso, ovvero in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste.

Nel caso non sia possibile fruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate, alla conclusione del contratto, è necessario richiedere  il pagamento  in quanto la norma introdotta dal DL 95/12 non può applicarsi nei casi in cui sia stato impossibile fruire delle stesse.

Il tentativo, poi, di alcuni Dirigenti di collocare in ferie il Docente anche nel giorno libero, appare un’ interpretazione cervellotica priva di qualsiasi fondadamento. Cosa non si fa per apparire!

*Segretario Provinciale UilScuola Venezia

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla