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QUANDO IL DIRIGENTE PER ESSERE CREATIVO VIOLA LE NORME

Scritto da Michele Nudo. Postato in ATA


di Michele Nudo *

Come ogni anno, la Uil Scuola di Venezia si deve confrontare con l’arte dello “spezzare” l’orario,  arte creativa e fantasiosa dove taluni Dirigenti Scolastici sanno dare il meglio di sé.
Ma dove tale arte creativa e fantasiosa si esercita in forma organica e creativa  è con l’orario dei Collaboratori Scolastici.
Lo ribadiamo ad alta voce! Il cosiddetto orario spezzato non è previsto dal Contratto tra le modalità di prestazione dell’orario di lavoro (art.53).
Esso è frutto dell’arroganza e della prepotenza di quei Dirigenti Scolastici che  non vogliono riconoscere che le 6 ore giornaliere , invece, sono declinate all’art.51 in modo continuativo, di norma antimeridiane.
Questa pratica illegale di spezzare l’orario si è diffusa sempre più parallelamente all’aumento dei tagli agli organici. Ma questa non può essere una giustificazione!
Così,  se una volta si parlava di straordinarietà, sempre più, questa pratica illegale è divenuta ordinaria  in nome di un imprecisato diritto all’istruzione.  
A tal proposito è bene puntualizzare  che sono nulli tutti quegli accordi individuali che condizionano i diritti di terzi, che è, altresì,  nullo qualsiasi tipo di accordo stipulato con RSU consenzienti perché in contrasto con la normativa vigente.
Quando l’emergenza diventa ordinario pretesto, si cade nell’illegalità diffusa.
A tutti i lavoratori, alle RSU, ai Dirigenti Scolastici, ricordiamo che non si possono legittimare strumenti e modalità d’intervento che stravolgono le regole e fanno della scuola “tagliata”, un contenitore sempre più vuoto e ad alto rischio .
Lo “spezzatino” così  “ va crescendo: prende forza a poco a poco, scorre già di loco in loco, sembra il tuono, la tempesta che nel sen della foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d’orror  gelar”.(da “Il Barbiere di Siviglia”).
Il contratto prevede che l’orario del personale Ata sia di 6 ore continuative  al giorno. Non può essere spezzettato in altro modo.
Abbiamo già interessato l’Ufficio Scolastico Territoriale perché intervenga con proprie determinazione per arginare questo rigurgito di faziosa illegalità..
Siamo convinti che il Dott. Martino  rimetterà un po’ d’ordine nella giungla dello “spezzato”, altrimenti il povero Ata, come “il meschino” nel Barbiere di Siviglia, “avvilito, calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar“.

* Segretario Generale Uil Scuola Veneto                                                                                                              

 

Invitiamo tutti i lavoratori che non dovessero vedersi regolarizzato l’orario a inviare al dirigente scolastico una rimostranza scritta come da modello allegato.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO ______________________________________________________

ATTO DI RIMOSTRANZA

La sottoscritta _____________________ in servizio presso Codesto Istituto in qualità di  __________________________________

premesso che

-       la sottoscritta ha ricevuto un orario di servizio per il corrente anno scolastico  con il quale viene previsto un orario spezzato che presenta i seguenti elementi di illegittimità: 

  1. contrasta con il CCNL Scuola, in particolare con l’art. 51.
  2.  contrasta altresì con le disposizioni già emanate da diverse USR Regionali;
  3. contrasta altresì con le normative relative alla contrattazione di Istituto;
  4. non è rispettoso di quanto previsto dal quadro normativo;
  5. viola i principi generali in materia di orario di lavoro;
  6. l’attuazione di tale ordine comporta altresì la violazione delle precise disposizioni contrattuali che prevedono che l'orario di lavoro del personale ATA sia "di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali".

Ciò premesso chi scrive

fa presente

che NON intende dare attuazione al suddetto orario  di servizio  proponendo formale atto di rimostranza avverso lo stesso, ai sensi dell’ art. 17 DPR 10.1.1957 n. 3.

            Data,                                                                                      Firma

 

                                                                                              Al Dott. Domenico Martino

 

Oggetto: orario di lavoro personale ATA ed orario "spezzato"

Sono pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale  segnalazioni secondo le quali in talune Istituzioni Scolastiche l'orario dei Collaboratori Scolastici verrebbe articolato prevedendo l'orario "spezzato".

Tale tipologia di orario non è in alcun modo prevista dall’articolo 53 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007, in particolare l’articolo 51 dello stesso CCNL prevede che l'orario di lavoro del personale ATA sia "di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali".

Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente alla S.V. di voler fornire  istruzioni ai dirigenti scolastici delle scuole di pertinenza al fine di fare in modo che l'orario del personale ATA sia gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.

                                                                                     Il Segretario Regionale Uil Scuola

                                                                                                  Michele Nudo

Venezia, 15 settembre 2017

 

 

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