QUANDO IL DIRIGENTE PER ESSERE CREATIVO VIOLA LE NORME
di Michele Nudo *
* Segretario Generale Uil Scuola Veneto
Invitiamo tutti i lavoratori che non dovessero vedersi regolarizzato l’orario a inviare al dirigente scolastico una rimostranza scritta come da modello allegato.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO ______________________________________________________
ATTO DI RIMOSTRANZA
La sottoscritta _____________________ in servizio presso Codesto Istituto in qualità di __________________________________
premesso che
- la sottoscritta ha ricevuto un orario di servizio per il corrente anno scolastico con il quale viene previsto un orario spezzato che presenta i seguenti elementi di illegittimità:
- contrasta con il CCNL Scuola, in particolare con l’art. 51.
- contrasta altresì con le disposizioni già emanate da diverse USR Regionali;
- contrasta altresì con le normative relative alla contrattazione di Istituto;
- non è rispettoso di quanto previsto dal quadro normativo;
- viola i principi generali in materia di orario di lavoro;
- l’attuazione di tale ordine comporta altresì la violazione delle precise disposizioni contrattuali che prevedono che l'orario di lavoro del personale ATA sia "di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali".
Ciò premesso chi scrive
fa presente
che NON intende dare attuazione al suddetto orario di servizio proponendo formale atto di rimostranza avverso lo stesso, ai sensi dell’ art. 17 DPR 10.1.1957 n. 3.
Data, Firma
Al Dott. Domenico Martino
Oggetto: orario di lavoro personale ATA ed orario "spezzato"
Sono pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale segnalazioni secondo le quali in talune Istituzioni Scolastiche l'orario dei Collaboratori Scolastici verrebbe articolato prevedendo l'orario "spezzato".
Tale tipologia di orario non è in alcun modo prevista dall’articolo 53 del CCNL del comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007, in particolare l’articolo 51 dello stesso CCNL prevede che l'orario di lavoro del personale ATA sia "di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali".
Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente alla S.V. di voler fornire istruzioni ai dirigenti scolastici delle scuole di pertinenza al fine di fare in modo che l'orario del personale ATA sia gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.
Il Segretario Regionale Uil Scuola
Michele Nudo
Venezia, 15 settembre 2017