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ACCESSO AGLI ATTI

Written by Salvatore Seno. Posted in Quesiti

Preside sempre responsabile se nega l'accesso agli atti 

di Carlo Forte 

Il dirigente scolastico che preclude al docente il diritto di accesso ai verbali del consiglio di classe è sempre responsabile. É quanto si evince da una sentenza del Tar Toscana depositata il 28 marzo scorso (656). Il caso riguardava un docente che si era visto rigettare una richiesta di accesso da parte del dirigente scolastico..

Il documento, peraltro, conteneva delle affermazioni profferite da un rappresentante dei genitori che lo riguardavano direttamente. Tanto più che l'insegnante faceva egli stesso parte del consiglio. E siccome la richiesta era stata motivata dall'insegnante al fine di valutare eventuali azioni a propria tutela, al rigetto della domanda, il docente si era risolto ad adire il Tar.

In prima battuta però i giudici amministrativi gli avevano dato torto, dichiarando il ricorso improcedibile. In questi casi, peraltro, i giudici non si pronunciano sull'oggetto del ricorso, ma solo su vizi procedurali.

Il docente, dunque, si era risolto a non gettare la spugna e aveva chiesto nuovamente di accedere agli atti. Ma il dirigente aveva nuovamente negato l'accesso. Di qui un nuovo ricorso al Tar per l'impugnativa dell'ulteriore silenzio rigetto che si era formato dopo la seconda istanza. E questa volta i giudici gli hanno dato ragione. Nel merito il Tar ha prima di tutto spiegato che il ricorrente, chiedendo di accedere ad atti che direttamente lo riguardano, era certamente qualificabile come «interessato», ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Ciò in quanto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. E i verbali del consiglio di classe si configurano come documenti amministrativi, suscettibili di accesso insieme agli atti in essi richiamati e ad essi allegati. Di qui l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'amministrazione scolastica a provvedere all'accesso ai documenti richiesti nei confronti del docente. Resta il fatto, però, che a 22 anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 241/90, il contenzioso sulla materia della accesso agli atti amministrativi è ancora di notevole entità