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INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA E DISTACCO SINDACALE

Written by Salvatore Seno. Posted in Quesiti

SPETTA L'INDENNITA' DI DIFREZIONE AL DSGA IN ASPETTATIVA SINDACALE

D.
Al DSGA in aspettativa sindacale spetta l'indennità di Direzione?

R. L'art. 145 del CCNL Scuola così recita testualmente:
ART.145 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile
anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.

Come si evince chiaramente dall'articolato, l'esonero sindacale è considerato servizio effettivo e quindi non rientra nella casistica delle assenze.
La particolare posizione di stato del DSGA in distacco o esonero sindacale non fa venire meno l'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII dello stesso CCNL Scuola.
Pertanto la risposta al quesito la possiamo trovare proprio nell'art. 77 dello stesso Contratto Scuola che riportiamo:
ART.77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al
comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c)
d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di direzione dei DSGA;
f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di
legge.

La risposta, dunque, non può essere altro che positiva!
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