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Graduatoria interna di istituto: il calcolo del punteggio pre ruolo, altro ruolo, o doppio

Written by Salvatore Seno. Posted in Normativa

di Paolo Pizzo - Indichiamo a docenti e segreterie scolastiche come calcolare l’anzianità di servizio per il servizio pre ruolo e/o altro ruolo dei docenti in ruolo ( lettera B della tabella di valutazione dei titoli ai fini dell’individuazione del personale in soprannumero). Ricordiamo che i punteggi sono diversi nella domanda di mobilità rispetto a quella della graduatoria interna di istituto. Esempio per il calcolo del servizio pre ruolo di un docente titolare su posto di sostegno.

PREMESSA

È utile premettere che ciò che andremo ad analizzare non riguarda il docente neo immesso in ruolo. Tale docente, infatti, sta attualmente prestando servizio in una sede provvisoria, pertanto in tale scuola non gli potrà essere richiesta la valutazione del servizio ai fini dell’individuazione dei docenti in soprannumero in quanto appunto non ha ancora una sede definitiva.

Ricordando che per il calcolo dell’anzianità di servizio relativa alle lettere A e A1 si attribuiscono 6 pp. per ogni anno di servizio prestato dopo la decorrenza economica della nomina nel ruolo di appartenenza (per sapere quali sono i servizi riconosciuti con 6 pp. per ogni anno prestato si rimanda a quanto già indicato in questa scheda compresi i casi in cui spetta il raddoppio del punteggio), dobbiamo invece precisare che il calcolo è diverso per ciò che riguarda l’anzianità di servizio relativa al servizio pre ruolo e/o altro ruolo che corrisponde al punto B della tabella di valutazione dell’anzianità di servizio.

In questo caso bisogna stare attenti che tale calcolo non sia confuso con quello effettuato per la mobilità a domanda (scadenza 9 aprile). In quest’ultima, infatti, tutti gli anni di pre ruolo e/o svolti in altro ruolo (qualunque esso sia: da I a II grado, da infanzia a I grado o II grado e viceversa ecc.) vengono calcolati sempre 3 pp. per ogni anno a prescindere dal numero di anni prestati.

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del docente in soprannumero, invece, c’è un calcolo diverso da effettuare a seconda della natura del servizio prestato. E ciò vale anche per gli anni di pre ruolo per cui è previsto il raddoppio del punteggio (es. sostegno).

È per questo che un docente dichiarato soprannumerario pur calcolando nello stesso anno scolastico tutti i suoi anni di pre ruolo e/o di altro ruolo prestato può trovarsi due diversi punteggi: uno per la mobilità a domanda e l’altro per quella d’ufficio.

CALCOLO DEL SERVIZIO PRE RUOLO E/O ALTRO RUOLO

Nel calcolo dei servizi relativi al punto B rientrano due tipologie di servizio che andremo ad analizzare: per la prima spettano sempre 3 pp. per ogni anno prestato (indipendentemente dal numero di anni); per la seconda spettano 3 punti per ogni anno per i primi 4 anni e poi 2 pp. per ogni anno successivo al quarto.

  • ANZIANITÀ DI SERVIZIO DERIVANTE DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO E/O DERVIANTE DA SERVIZIO IN ALTRO RUOLO (3 pp. per ogni anno di servizio)

Si attribuiranno sempre 3 pp. per ogni anno prestato, a prescindere dal numero di anni per:

Gli anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio;

Il servizio svolto in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza e nello specifico:

PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: gli anni di ruolo svolti nella scuola primaria;
PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA: gli anni di ruolo svolti nella scuola dell’infanzia;
PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DI I GRADO: gli anni di ruolo svolti nella scuola di II grado;
PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DI II GRADO: gli anni di ruolo svolti nella scuola di I grado;

Il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola di I grado (e non viceversa).
Il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria (e viceversa);
Il periodo di congedo straordinario (frequenza di corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali) prima della nomina nel ruolo di attuale appartenenza nell’ipotesi in cui l’attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi.

  • SERVIZIO PRE-RUOLO O ALTRO RUOLO CHE SI SOMMA AL PRE RUOLO (3 punti per ogni anno per i primi 4 anni e poi 2 pp. per ogni anno successivo al quarto)

Premettiamo che:

PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Si valutano:
Il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie.
Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
Il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.

Non si valutano:
Il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari.

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Si valutano:
Gli stessi servizi valutati per i docenti della scuola primaria;

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Si valutano:
I servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine e il servizio prestato negli educandati femminili statali.

Non si valutano:
Il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).

Si attribuiranno 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per ogni anno successivo al quarto ed è considerato servizio pre ruolo se:

Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 l'insegnante ha prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale);
Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55 l'insegnante ha percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive;
Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74 l'insegnante si è visto attribuire la qualifica;

Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l'insegnante ha prestato servizio per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative. Precisiamo che ai fini del riconoscimento dell’anno pre ruolo per il servizio svolto dal 1° di febbraio fino agli scrutini, questi è comunque valido anche se tra il periodo del termine delle lezioni e quello degli scrutini non vi è stata una proroga contrattuale ma solo singoli contratti.

Si attribuiranno 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per ogni anno successivo al quarto per:

Servizio svolto in altro ruolo (che si andrà a sommare al pre ruolo) rispetto a quello di appartenenza e nello specifico:

PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: gli anni di ruolo svolti nella scuola di I e/o II grado;
PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA: gli anni di ruolo svolti nella scuola di I e/o II grado;
PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DI I GRADO: gli anni di ruolo svolti nella scuola primaria e/o infanzia;
PER I DOCENTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DI II GRADO: gli anni di ruolo svolti nella scuola primaria e/o infanzia.

Si attribuiranno 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per ogni anno successivo al quarto per:

Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica;
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe il punteggio per la continuità nella stessa scuola;
I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificasti dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi;
Il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego;
Il servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;

Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;

Il servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;

I servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;

Il servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri;

I servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica.

  • RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO E MODALITÀ DI CALCOLO

Considerando quindi che per il punteggio del servizio pre ruolo e/o altro ruolo (quello per cui abbiamo evidenziato che si somma al pre ruolo) si attribuiscono 3 pp. per i primi 4 anni e 2 per gli anni successivi al quarto (es. per 11 anni di servizio pre ruolo su posto normale saranno attribuiti 26 pp. anziché 33 per come invece avviene nella mobilità a domanda), bisogna prestare particolare attenzione a come deve essere effettuato il calcolo nel caso il docente abbia prestato dei servizi pre ruolo per i quali è previsto il raddoppio del punteggio.

Facciamo un esempio per il calcolo del servizio pre ruolo di un docente titolare su posto di sostegno.

Un docente ha effettuato 14 anni di servizio pre ruolo. Di questi 14 anni, però, ne ha prestato 6 su posto normale e 8 su posto di sostegno. Per questi ultimi quindi è previsto il raddoppio del punteggio.

Il calcolo dovrà essere effettuato come segue:

14 anni complessivi di pre ruolo: ai primi 4 anni si attribuiscono 12 punti (4x3); ai successivi 10 anni si attribuiscono 20 punti (10x2).

Abbiamo quindi un servizio complessivo di pre ruolo di 32 punti (12+20).

Ora bisogna calcolare il servizio sul sostegno di 8 anni.

Il calcolo dovrà essere effettuato come segue:

Per i primi 4 anni avremo 12 punti (4x3); per i successivi 4 avremo 8 punti (4x2) per un totale di 20 punti.

Il punteggio complessivo del pre ruolo sarà quindi di 52 punti (32+20).