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Individuazione e trasferimenti docenti in soprannumero a.s. 2013/14

Written by Salvatore Seno. Posted in Normativa

Il CCNI sulla mobilità per il personale scolastico per l’a.s. 2013/14 stabilisce che, entro il 24 aprile 2013, i dirigenti scolastici dovranno stendere le graduatorie interne d’istituto finalizzate all’individuazione del personale in soprannumero rispetto all’organico di diritto per il prossimo anno scolastico. Tutte le indicazioni utili nel servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni.

  Notizie della scuola, 4.4.2013

Le varie fasi operative relative alla gestione della mobilità del personale scolastico possono essere, nell’ordine, così sintetizzate:

  1. definizione degli organici di diritto d’istituto per ciascun tipo di posto e classe di concorso attraverso la determinazione del numero delle classi, in relazione alle iscrizioni degli alunni ed ai parametri stabiliti dalla normativa;

  2. rilevazione dell’anagrafe dei docenti per ciascun istituto con l’inserimento al sistema informativo dei pensionamenti e delle cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo;

  3. valutazione delle domande di mobilità, consegna delle schede relative ai punteggi ed alle preferenze agli interessati e gestione dei reclami;

  4. determinazione personale in soprannumero, con compilazione di graduatorie d’istituto con specifica procedura per la gestione di tale personale e conseguenti trasferimenti d’ufficio;

  5. procedura informatica dei movimenti attraverso la gestione delle varie domande per determinare, per ciascuna delle tre fasi ed operazione, i diversi punteggi e precedenze spettanti per consentire al programma informatico di determinare gli archivi e formulare le varie graduatorie di aspiranti ai movimenti e la loro trattazione in base alle preferenze espresse;

  6. pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi, diffusione dei tabulati riassuntivi dei movimenti e dei posti residui da ricoprire con le operazioni di utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, immissioni in ruolo e supplenze.

Il Dirigente scolastico individua i docenti in soprannumero utilizzando, nell’ordine le seguenti graduatorie:

 

Graduatoria A): docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

 

Graduatoria B): docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

In ciascuna delle due graduatorie il personale è inserito, in ordine decrescente, con il punteggio complessivo che consegue dalla valutazione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella annessa al CCNI per i trasferimenti d’ufficio e da noi, nel seguito, esaminati.

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.  Pertanto sono da considerare in soprannumero, nell’ordine, i docenti collocati nella graduatoria “A” con minor punteggio e, in caso di inesistenza o di esaurimento della graduatoria “A”, i docenti con minor punteggio inserito nella graduatoria “B”.

Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’otten­nio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.  Come si espliciterà in seguito, i docenti che fruiscono delle tutele per il mantenimento della titolarità stabilite dal comma 2 dell’art 7 del CCNI, non sono inseriti nelle graduatorie per l’individuazione dei docenti in soprannumero.

I docenti individuati come perdenti posto sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento (e di mobilità professionale),  entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerari età.

I docenti perdenti posto entro la data del 9 aprile 2013 presentano  la domanda di trasferimento utilizzando le funzioni on line disponibili sul sito del Miur nella sezione “istanze on line”.

Le domande di trasferimento, invece, presentate dopo il 9 aprile 2013, vanno presentate in modalità cartacea utilizzando i modelli predisposti del Miur.

Ai fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.

 

Il servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni riporta un’ampia trattazione dell’argomento, con particolare riferimento a:

 

Esclusione dalle graduatorie dei perdenti posto

 

Soprannumero nella scuola dell’infanzia e primaria

 

Soprannumero nella scuola media e secondaria

 

Individuazione soprannumero conseguente al dimensionamento rete scolastica

 

Presentazione delle domande di trasferimento dei perdenti posto

 

Trasferimenti d’ufficio nella scuola dell’infanzia e primaria

 

Trasferimenti d’ufficio nella scuola media e secondaria

 

Docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale

 

Procedure informatizzate per individuazione e trasferimenti dei soprannumerari

 

Gestione dei soprannumerari in caso di concorrenza

 

Formazione delle graduatorie dei perdenti posto e titoli valutabili

 

Scheda per l’individuazione dei docenti  di ruolo in soprannumero

 

Approfondimenti sui titoli valutabili
 

 

Decorrenza sedi definitive anni pregressi al 1990

 

Esigenze di famiglia – Titoli II tabella di valutazione

 

Titoli generali – Titoli III tabella di valutazione

 

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