Print

Diplomati magistrale. Consiglio di Stato: richiesta di inserimento in GaE fondata, no disparità punteggio con SFP in II fascia. Ma non c’è ancora parere Plenaria

Written by Salvatore Seno. Posted in Docenti

Orizzonte Scuola, 2.12.2017
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con l’Adunanza di Sezione del 18 ottobre 2017 Numero 02361/2017 ha accolto il ricorso di un docente che lamentava la disparità di trattamento, venutasi a determinare nella II fascia delle graduatorie di istituto, in cui sono presenti sia i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 sia i laureati in Scienze della formazione primaria.

A questi ultimi, già nel decreto di aggiornamento del triennio 2014/17 spettano 60 o 72 punti (a seconda che si tratti di corso quadriennale o quinquennale) aggiuntivi al punteggio corrispondente all’abilitazione. Secondo il ricorrente tale scelta operata dal Ministero finiva con il rendere “tamquam non esset” la “conquistata” (le virgolette in questo caso sono del Giudice) iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto dei diplomati magistrali ante anno scolastico 2001-2002.
E il paradosso, rileva la Sezione, è che ciò avvenga nel momento in cui ancora si discute della –assai più pregnante- valenza abilitante di quel titolo ai fini dell’inserimento nelle GAE, con conseguente possibilità di partecipare al piano assunzionale per posti di ruolo nell’ambito dei provvedimenti attuativi della cosiddetta buona scuola” (la fondatezza della pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, anziché esclusivamente in quelle di istituto, è stata riconosciuta da molteplici pronunce del Consiglio di Stato; cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973; id ., 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675 e 3 agosto 2015, n. 3788).
L’ampiezza della forbice creata con l’introduzione del punteggio aggiuntivo, cioè, ben difficilmente comprimibile in concreto, si traduce inevitabilmente nella potenziale inefficacia dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e in quanto tale non può essere condivisa.
Pertanto, secondo il Giudice, il ricorso merita di essere accolto.
Ricordiamo che il pronunciamento è del 18 ottobre scorso, quindi prima della seduta dell’Adunanza del Consiglio di Stato chiamata a decidere in via definitiva della richiesta di inserimento in GaE.
“Un repentino cambio di rotta decretato dall’Adunanza Plenaria in questo momento significherebbe dunque – commenta il sindacato Anief – rinnegare se stessi e le proprie decisioni, relegando questi docenti, prima ritenuti dagli stessi Giudici idonei all’accesso ai ruoli tramite scorrimento di graduatorie, alla illegittima funzione di “supplenti a vita”, condannati alla stipula di reiterati contratti a tempo determinato su posti vacanti andando ben oltre i 36 mesi di servizio, questione già ampiamente censurata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dalla Suprema Corte di Cassazione e, non da ultimo, dalla Corte Costituzionale”.
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla