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Mansioni del Collaboratore Scolastico: pulizia degli alunni dell’infanzia e cambio pannolino

Written by Salvatore Seno. Posted in ATA

di Giovanni Calandrino Orizzonte Scuola
In seguito a tante richieste sui compiti dei collaboratori scolastici, nello specifico "la pulizia degli alunni dell’infanzia dopo l’utilizzo dei servizi igienici e il cambio pannolino" ecco una breve analisi sulle mansioni del profilo professionale di collaboratore scolastico.

I compiti e le mansioni del personale ATA sono disciplinate dall’attuale Contratto vigente (CCNL Scuola 2006-2009) all’art. 47 e dettagliate nella TABELLA “A” allegata al Contratto.

Il primo compito individuato è quello della sorveglianza. Il Collaboratore Scolastico effettua attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici.

Altro compito basilare del Collaboratore scolastico è quello della pulizia. Tutti i locali della Scuola, incluse le pertinenze, devono essere regolarmente puliti. L’igiene è fondamentale poiché tutti gli spazi sono utilizzati dagli alunni che in molti casi sono bimbi di pochi anni.

Un compito particolarmente delicato a carico dei Collaboratori Scolastici è quello dell’ausilio agli alunni portatori di handicap. La giusta e piena integrazione degli alunni diversamente abili nella moderna Scuola dell’autonomia ha visto un aumento considerevole dei compiti dei Collaboratori Scolastici.

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Ai sensi dell’art. 47 comma 1 i compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

Il comma 3 precisa che l’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

Ma cosa si intende per assistenza alla persona…? Non di certo alcune mansioni che eseguono inconsapevolmente tanti collaboratori come se fossero dei compiti previsti dal proprio profilo, ad esempio la pulizia dei bambini dopo aver utilizzato i servizi igienici o cambiare il pannolino all’allievo disabile…

Già la nota MIUR Prot. n.3390/2001 affermava che “Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001). A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”.

Dalla normativa sopra richiamata bisogna intanto partire da un principio imprescindibile: in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. In più, quel “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e illegittima.

In alcune scuole tale mansione viene svolta dietro compenso: in questo caso rientra negli incarichi specifici di cui all'art. 47 e comporta l'accettazione da parte del collaboratore scolastico.