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PERSONALE ATA- CONCILIAZIONE PER LA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO OVVERO DETERMINATO

Written by Salvatore Seno. Posted in ATA

RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO

Come certamente è noto, quest’anno la gestione delle supplenze da parte del MIUR, anche in relazione alla questione dell’accantonamento dei posti per i docenti inidonei all’insegnamento,  ha comportato difformità di comportamento degli uffici territoriali che hanno prodotto, in alcuni casi, la mancata nomina degli aspiranti assistenti di prima fascia (24 mesi) con  nomine fino all’avente diritto, individuati dalla graduatoria di Istituto, in luogo di quella annuale, fino al 31 agosto.

 

Analogamente, per gli stessi motivi (supplenze fino all’avente diritto ex, art.40 L. 449/97), il personale ATA di ruolo, aspirante a supplenza ai sensi e per gli effetti dell’art 59 del CCNL, non ha potuto avvalersi di tale diritto e della consequenziale attività lavorativa,  di altro profilo.

 

In entrambi i casi, si registrano per gli interessati i danni del mancato servizio che si protrarranno anche negli anni successivi.

 

Per sanare questa ingiustizia, si possono ipotizzare solo due rimedi: una legge che riconosca tale diritto, ovvero una pronuncia in sede giudiziale, per il riconoscimento giuridico del mancato servizio.

 

Non essendo ipotizzabile un intervento legislativo, l’unica strada attualmente percorribile è quella del ricorso per il riconoscimento dell’attribuzione del mancato punteggio di servizio e per ottenere il maturato economico non percepito.

 

A tale proposito, riteniamo che sia utile tentare preventivamente una richiesta  di conciliazione per ottenere in sede extragiudiziale almeno il riconoscimento giuridico e, ove possibile, anche il maturato economico e solo  in caso di insuccesso attivare la normale via giurisdizionale.

 

Per questo, abbiamo predisposto, in coordinamento con l’Ufficio legale, i modelli di conciliazione (Precari - 24 mesi; Ruolo- art 59 CCNL), con il fine di ottenere almeno il riconoscimento del servizio ai fini giuridici per evitare che i lavoratori interessati vengano penalizzati nel rinnovo delle graduatorie permanenti, contemporaneamente, faremo le dovute pressioni sull’amministrazione per consentire la positiva conclusione delle istanze in sede di conciliazione ai sensi dell’art 135 del CCNL e della Legge n.183/2010 (c.d. collegato lavoro).

 

Qualora dai tentativi di conciliazione proposti non si ottenga il beneficio auspicato, ovvero l’amministrazione decida di non avviare le procedure di conciliazione tenuto conto che è venuto meno l’obbligo di tale procedura in base a quanto disposto dalla legge 183/2010, l’unica soluzione per i lavoratori che lo vorranno, sarà quella di proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale del Lavoro

 

SE ANCHE TU TI TROVI NELLA SITUAZIONE DESCRITTA RIVOLGITI ALLA UIL SCUOLA DI VENEZIA TELEFONANDO AL 3382719674 PER UN APPUNTAMENTO

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70


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